Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento?
Grazie alla Legge n.3/2012 sul Sovraindebitamento e alle nuove procedure introdotte col Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, famiglie professionisti e piccole imprese che non possono utilizzare le procedure concorsuali e che sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
Iniziare una procedura con l’OCC che oltre a permetterti di ottenere la sospensione delle azioni esecutive (e salvare la casa), ti permette (legalmente) di sanare tutti i tuoi debiti pagando una sola unica rata (secondo le tue possibilità) e di eliminare tutto ciò che non puoi (realmente) pagare.
Le procedure di sovraindebitamento garantiscono a te e alla tua famiglia i mezzi di sostentamento per mantenere un dignitoso tenore di vita e, alla tua piccola impresa, di continuare a lavorare con le giuste risorse e ripartire con speranza e dignità.
Il processo inizia con la presentazione all’OCC dell’istanza con l’indicazione della tua situazione debitoria e continua con la nomina del Gestore della crisi che assiste il debitore nella scelta della procedura da seguire e nella predisposizione di un piano di rientro fino all’esdebitazione.
Durante tutto il procedimento sarai sempre affiancato da un “Gestore della Crisi” di cui ti potrai fidare che, dopo aver analizzato a fondo la tua situazione personale, saprà consigliarti l’alternativa migliore e la ripartenza più efficace.Chi può accedere alle procedure.
Il primo passo da seguire è verificare di essere un soggetto (non fallibile) che può avere accesso a tali procedure, secondo il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto legislativo 12/01/2019, n. 14), ed esattamente:
· consumatori: persone fisiche senza partita IVA
aziende agricole di qualsiasi dimensione.
start up innovative
professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
imprenditore cessato;
socio illimitatamente responsabile;
società professionali ex L. 183/2011;
associazioni professionali o studi professionali associati;
società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
enti privati non commercialI (no profit, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, onlus.)
imprenditore minore ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di apertuta della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sono esclusi:
1. Chi nei 5 anni precedenti ha già fatto accesso a una procedura
2. Chi non ha rispettato un precedente accordo/piano di ristrutturazione
3. Chi non ha una chiara e completa documentazione economica
4. E per le aziende, chi ha già in corso altre procedure
Costi della procedura
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.